1. All'articolo 591 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) al secondo comma:
1) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare; è fatta salva la disposizione dell'articolo 591-bis, terzo comma»;
2) al numero 3), le parole: «quelli che, sebbene non interdetti,» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che».