Art. 33.

      1. All'articolo 591 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è abrogato;

          b) al secondo comma:

              1) il numero 2) è sostituito dal seguente:

                  «2) i beneficiari di amministrazione di sostegno nei cui confronti sia stato stabilito dal giudice tutelare il divieto di testare; è fatta salva la disposizione dell'articolo 591-bis, terzo comma»;

              2) al numero 3), le parole: «quelli che, sebbene non interdetti,» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che».